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LEGGE n. 54 del 15 febbraio 1989

Pubblichiamo qui di seguito:

- il testo della Legge n. 54 del 15 febbraio 1989 relativo alle "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace"

- il testo della Circolare Ministeriale n. 15 del 5 agosto 1999 relativo all' "Indicazione dello Stato di nascita nei documenti d'identità dei cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche"

Da scaricare:
- I Codici ISTAT dei comuni italiani ceduti alla ex Jugoslavia



















Legge n. 54 del 15 febbraio 1989

"Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace"
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,
il Presidente della Repubblica promulga
la seguente legge:

Articolo 1
1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

Articolo 2
1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1, sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

Cossiga
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli


Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE del 22 febbraio 1989

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Circolare Ministeriale n. 15 del 5 agosto 1999

"Indicazione dello Stato di nascita nei documenti d'identità dei cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche"
Ai sigg.ri Prefetti della Repubblica,
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Servizi di Prefettura,
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano,
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile,
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale AA.CC. e libere professioni,
Al gabinetto del Ministro,
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ai Commissari del Governo

L'indicazione dello Stato e della provincia relativi al comune di nascita, costituisce motivo di contestazione da parte dell'utenza in occasione del rilascio di documenti di identità e di certificazioni anagrafiche, onde si rende necessario effettuare alcune considerazioni e diramare opportune disposizioni, mirate a semplificare l'azione amministrativa ed evitare difformità di comportamenti, specie nel rilascio delle certificazioni anagrafiche, con conseguente disagio per i cittadini.
Al riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati in comuni ricompresi in territori ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai trattati di pace, la Legge 15 febbraio 1989, nº 54, prevede che i documenti in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni, devono riportare il solo nome italiano del comune di nascita dell'interessato, senza alcun riferimento allo Stato di appartenenza.
Ciò in applicazione del principio che l'evento nascita rimane ancorato al tempo ed al luogo in cui é avvenuto.-
Pertanto, anche nelle certificazioni anagrafiche, quali il certificato di residenza, é del tutto superfluo, non solo riportare lo Stato cui appartiene il comune di nascita dell'interessato, ma altresí riportare la provincia di pertinenza se non per risolvere casi di omonimia di comuni.
L'eliminazione di tali superflue indicazioni é quanto mai opportuna specie nel momento attuale in cui spesso si verificano soppressioni ed accorpamenti di comuni, anche con spostamento della provincia di riferimento: si eviterà in tal modo la necessità di aggiornare i sistemi informatici dei comuni.
Si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Pubbliche e dei Comuni della rispettiva Provincia e seguire la questione, anche nell'ambito delle consuete visite ispettive informando la scrivente.-
Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile
Gelati


Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE del 08 settembre 1999 nº 211
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