LEGGE n. 92 del 30 marzo 2004
"Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dellesodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"
| Articolo 1 | |
| 1. |
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del Ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dellesodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. |
| 2. |
Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. |
| 3. |
Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dellarticolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dellorario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. |
| 4. |
Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Articolo 2 | |
| 1. |
Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e lArchivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dallanno 2004 allIstituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dallanno 2004 alla Società di studi fiumani. |
| 2. |
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro annui a decorrere dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero. |
| 3. |
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Articolo 3 | |
| 1. |
Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dellattuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7, comma 1. |
| 2. |
Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro lanno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento. |
| 3. |
Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dellItalia. |
| Articolo 4 | |
| 1. |
Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. |
| 2. |
Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui allarticolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta allArchivio centrale dello Stato. |
| Articolo 5 | |
| 1. |
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dellEsercito, della Marina, dellAeronautica e dellArma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dallIstituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dellIstria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dellinterno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dellarticolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona. |
| 2. |
La commissione, nellesame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dellopera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sullargomento. |
| Articolo 6 | |
| 1. |
Linsegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva. |
| 2. |
La commissione di cui allarticolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dellinsegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma. |
| 3. |
Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Articolo 7 | |
| 1. |
Per lattuazione dellarticolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per lanno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero. |
| 2. |
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| 3. |
Dallattuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004