RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI
Pubblichiamo qui di seguito il testo della Legge n. 92 del 30 marzo 2004 in merito alla "Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati", nonchè i moduli per la presentazione della domanda, con una precisazione di fondo.
L'articolo 3 chiede a chi inoltra formale domanda su carta semplice di accludere delle note che raccontino il fatto e certifichino per tanto la legittimità della richiesta.
Fonti autorevoli sottolineano che è sufficiente produrre - accanto alla domanda - una semplice fotocopia di una pagina di un libro - ne sono stati pubblicati molti - nella quale risulti il nome del congiunto infoibato, senza altri particolari sulla sua vicenda.
Da scaricare:
- Domanda per la concessione del riconoscimento ![]()
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ![]()
Legge n. 92 del 30 marzo 2004
"Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"
| Articolo 3 | |
| 1. |
Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa all'articolo 7, comma 1. |
| 2. |
Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. |
| 3. |
Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia. |
| Articolo 4 | |
| 1. |
Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. |
| 2. |
Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta dall'Archivio Centrale dello Stato. |
| Articolo 5 | |
| 1. |
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle Associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'Interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona. |
| 2. |
La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze scritte e orali dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento. |
| Articolo 6 | |
| 1. |
L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnanti annualmente con cerimonia collettiva. |
| 2. |
La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonché del diploma. |
| 3. |
Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Articolo 7 | |
| 1. |
Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 € per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
| 2. |
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| 3. |
Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |