Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana Dalmata
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Legislazione insufficiente e tardiva per gli esuli adriatici

Sempre con notevole ritardo, per migliorare la carente legislazione sull’assistenza ai profughi, il governo italiano emanò una serie di dispositivi di legge. Alla legge n. 137/1952, che prevedeva anche l’assegnazione di case popolari ai profughi, fece seguito nel luglio 1952 la legge n. 1010 («Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio»), il cui scopo era quello di offrire una serie di agevolazioni per favorire la continuazione dell’attività svolta nei territori di origine. Nel 1956 ci fu un nuovo decreto, il n. 1117, che per risolvere la piaga della disoccupazione concesse ai profughi dei benefici nei concorsi pubblici; a questo fece seguito nel 1958 la legge n. 130 («Norme per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di Pace e a quelli della zona B di Trieste e delle altre categorie di profughi») che favorì l’assunzione di profughi nell’ambito statale e parastatale. Tale legge fu prorogata con la legge n. 60/1961 e sempre nel 1961 fu decretata l’istituzione di posti gratuiti nei convitti “Fabio Filzi” di Gorizia e “Nazario Sauro” di Trieste gestiti direttamente dall’Opera profughi.

In materia di indennizzi per i beni abbandonati solo nel 1949 e poi nel 1950 l’Italia stipulò due accordi con la Jugoslavia, che aveva incamerato i beni dei profughi come pagamento del debito dei danni di guerra, ammontante a circa 125 milioni di dollari, imposto all’Italia dal Trattato di pace. I beni degli italiani furono valutati nell’ordine di 130 miliardi di lire del 1947, ma nel 1954 l’indennizzo venne ridotto forfettariamente a soli 45 miliardi. L’accordo del 1954 fu un atto di carattere economico ma anche politico. Il Governo italiano, accettando una transazione che dai 130 miliardi iniziali portava alla somma di 45 miliardi, ottenne in contropartita la libera disponibilità di Trieste e il saldo definitivo delle riparazioni belliche.

Tuttavia, i beni degli esuli indennizzabili furono valutati con coefficienti non adeguati e quindi liquidati con cifre irrisorie. L’ultima legge in materia, la n. 137/2001, ha migliorato i coefficienti, ma il saldo definitivo deve ancora essere versato agli aventi diritto.

Sono stati inoltre emanati altri due provvedimenti legislativi, oltremodo tardivi: uno per la salvaguardia del patrimonio e delle tradizioni culturali degli esuli giuliano-dalmati – trattasi della legge n. 72/2001 e sue successive modifiche «Interventi a tutela delle tradizioni culturali, linguistiche e storiche degli esuli» – e l’altro, la legge n. 92/2004, che istituisce il Giorno del Ricordo dell’esodo giuliano-dalmata e delle foibe; con quest’ultimo provvedimento vengono anche tutelate due istituzioni culturali, l’Archivio-Museo storico di Fiume della Società di studi fiumani con sede a Roma e l’Istituto Regionale della Cultura istriana fiumana e dalmata con sede a Trieste, il cui Museo della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata è stato inaugurato nel 2009.

Con la legge del Ricordo è stata prevista anche la consegna di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati e degli scomparsi, che i presidenti della Repubblica italiana hanno voluto onorare con cerimonia solenne al Quirinale a partire dal 2006.

di Marino Micich

Tratto da Amleto Ballarini – Giovanni Stelli – Marino Micich – Emiliano Loria, Le foibe, l’esodo, la memoria. Venezia Giulia Fiume Dalmazia, Associazione per la Cultura Fiumana Istriana Dalmata nel Lazio, Roma 2015.